Ordinanza — n. 9104/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Gnoffo Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 23/03/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di tentata rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Gnoffo, eccependo che la Corte di appello aveva dato atto di non poter concedere all'imputato il minimo della pena, senza che vi fosse un adeguato percorso motivazionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9104/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNOFFO CRISTIAN nato a PALERMO il 07/11/1996 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; (-N
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Gnoffo Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 23/03/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di tentata rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Gnoffo, eccependo che la Corte di appello aveva dato atto di non poter concedere all'imputato il minimo della pena, senza che vi fosse un adeguato percorso motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare in maniera del tutto generica la mancanza della motivazione relativamente alla dosimetria della pena, senza alcun confronto con la parLi-e della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui evidenziava le modalità del fatto, da non potersi ritenere "di poco momento".
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanna Verga ""\"/ \\I\ - DEPOSITATO IN C