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Ordinanza — n. 9097/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9097/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 02/07/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA con la sentenza in epigrafe applicava a BADRI BRAHIM la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 633 e art. 639bis cod. pen. Ricorre BADRI BRAHIM, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione dell'art. 448, comma 2 cod. proc. pen, con riguardo alla congruità della pena oggetto dell'accordo. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché il motivo è estraneo ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 639bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia concorso ideale relazione con la Convenzione di Bruxelles concorso di diritti fondamentali mancata attuazione degli accordi illeciti contravvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA con la sentenza in epigrafe applicava a BADRI BRAHIM la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 633 e art.
art. 639bis cod. pen
pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 633 e art. 639bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRI BRAHIM nato a BOLOGNA il 02/10/1996 avverso la sentenza del 02/07/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA con la sentenza in epigrafe applicava a BADRI BRAHIM la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 633 e art. 639bis cod. pen. Ricorre BADRI BRAHIM, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione dell'art. 448, comma 2 cod. proc. pen, con riguardo alla congruità della pena oggetto dell'accordo. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché il motivo è estraneo ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione circa la congruità della pena non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presidente GI