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Ordinanza — n. 9095/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9095/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9095/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 2 febbraio 2021, riteneva colpevoli Vitali Daniele e Vitali Renato del reato di cui all'art. 712 cod.pen. (l'originaria imputazione si riferiva all'art. 648 cod.pen.) e li condannava alla pena di € 400,00 di ammenda. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Vitali Daniele e Vitali Renato; il difensore osserva che il numero elevato di clienti dei ricorrenti, oltre al settore merceologico e commerciale in cui operavano (vendita di oggetti usati) esponeva senza dubbio gli stessi al pericolo di acquistare inconsapevolmente oggetti provento di furto, motivo per cui facevano sottoscrivere al venditore una "scheda prodotto", in cui venivano riportati i dati del venditore ed una descrizione dell'oggetto; doveva pertanto essere escluso l'elemento della colpa, anche perché se i ricorrenti avessero avuto il dubbio sulla provenienza della merce, certamente non la avrebbero esposta in vetrina con il rischio di poter essere individuata facilmente dai proprietari; inoltre, il giudice aveva ritenuto illogicamente sussistente la condotta colposa, basandosi su presupposti inconferenti quali il prezzo di vendita (che non si discostava dal valore reale) e le circostanze della stessa (plurimi negozi aventi ad oggetto beni di diversa tipologia).

Regesto Legislator

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art. 712 cod.pen, art. 648 cod.pen; Ordinanza — n. 9095/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

Parole chiave

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verifica della cosa false indicazioni su attività commerciali vendita sopra campione origine delle merci sottrazione illecita di dati personali garanzia del venditore

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod.pen
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 2 febbraio 2021, riteneva colpevoli Vitali Daniele e Vitali Renato del reato di cui all'art. 712 cod.pen.
art. 648 cod.pen
(l'originaria imputazione si riferiva all'art. 648 cod.pen.) e li condannava alla pena di € 400,00 di ammenda.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITALI DANIELE nato a RIMINI il 07/10/1981 VITALI RENATO nato a PESARO il 15/09/1950 avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 2 febbraio 2021, riteneva colpevoli Vitali Daniele e Vitali Renato del reato di cui all'art. 712 cod.pen. (l'originaria imputazione si riferiva all'art. 648 cod.pen.) e li condannava alla pena di € 400,00 di ammenda. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Vitali Daniele e Vitali Renato; il difensore osserva che il numero elevato di clienti dei ricorrenti, oltre al settore merceologico e commerciale in cui operavano (vendita di oggetti usati) esponeva senza dubbio gli stessi al pericolo di acquistare inconsapevolmente oggetti provento di furto, motivo per cui facevano sottoscrivere al venditore una "scheda prodotto", in cui venivano riportati i dati del venditore ed una descrizione dell'oggetto; doveva pertanto essere escluso l'elemento della colpa, anche perché se i ricorrenti avessero avuto il dubbio sulla provenienza della merce, certamente non la avrebbero esposta in vetrina con il rischio di poter essere individuata facilmente dai proprietari; inoltre, il giudice aveva ritenuto illogicamente sussistente la condotta colposa, basandosi su presupposti inconferenti quali il prezzo di vendita (che non si discostava dal valore reale) e le circostanze della stessa (plurimi negozi aventi ad oggetto beni di diversa tipologia).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289). Si deve inoltre ribadire che "Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno" (Sez.2, Sentenza n. 51056 del 11/11/2016, Di Pace, Rv. 268945 - 01 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile,Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere esten