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Ordinanza — n. 9092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANISSI YASSINE nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 06/10/1993 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di RAVENNA con sentenza in data 06/04/2021 applicava nei confronti di KANISSI YASSINE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all art. 628 CP (rapina impropria in concorso con persona rimasta ignota).

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all art. 628 CP (rapina impropria in concorso con persona rimasta ignota).

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione integrazione sociale del minorenne rischio d'integrazione incapacità di discernimento discriminazione e incitamento all'odio domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANISSI YASSINE nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 06/10/1993 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di RAVENNA con sentenza in data 06/04/2021 applicava nei confronti di KANISSI YASSINE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all art. 628 CP (rapina impropria in concorso con persona rimasta ignota).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, eccependo la qualificazione giuridica della fattispecie, trattandosi di tentativo di rapina per il mancato conseguimento della disponibilità dei beni sottratti. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, in quanto per costante giurisprudenza di questa corte il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento - come ne caso di specie - dell'avente diritto (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 - dep. 23/03/2017 - Rv. 269848). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore AGOSTINA