Ordinanza — n. 9091/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRI NOUREDINE nato il 15/07/1969 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO con sentenza in data 04/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 24/01/2020 nei confronti di MIRI NOUREDINE in relazione al reato di cui all art. 648 CP (ricettazione in concorso di pannelli fotovoltaici). Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato con separati atti, entrambi contestando l'accertamento di responsabilità e, in ogni caso, la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di ricettazione anziché di favoreggiamento personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 9091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP (ricettazione in concorso di pannelli fotovoltaici). Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato con separati atti, entrambi contestando l'accertamento di responsabilità e, in ogni caso, la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di ricettazione anziché di favoreggiamento personale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRI NOUREDINE nato il 15/07/1969 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO con sentenza in data 04/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 24/01/2020 nei confronti di MIRI NOUREDINE in relazione al reato di cui all art. 648 CP (ricettazione in concorso di pannelli fotovoltaici). Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato con separati atti, entrambi contestando l'accertamento di responsabilità e, in ogni caso, la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di ricettazione anziché di favoreggiamento personale.
I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi costituiscono reiterazione di censure sottoposte all'esame del giudice di appello e definite in quella sede in termini coerenti con le risultanze processuali, essendo stato accertato - con ricostruzione in fatto immune da vizi logici - che l'imputato custodiva il furgone con il materiale ricettato all'interno della propria abitazione, senza alcuna giustificazione del possesso dei beni di provenienza furtiva, nella sua indubbia disponibilità, circostanza che esclude la diversa qualificazione giuridica prospettata nei ricorsi in esame (si rinvia, in particolare, a pag. 4 della sentenza impugnata).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO