Ordinanza — n. 9090/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJORDJEVIC GORAN nato a AVERSA il 19/05/1998 RADOSAULEVIC SASA nato il 10/10/1994 DJORDJEVIC GORAN nato il 28/08/1990 JAVANOVIC MILORAD nato il 19/03/1967 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9090/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO con sentenza in data 03/12/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PAOLA in data 16/02/2018 nei confronti di DJORDJEVIC GORAN, RADOSAULEVIC SASA, DJORDJEVIC GORAN, JAVANOVIC MILORAD, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione di un targa di un'autovettura), 337 e 582 - 585 cod. pen. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, con il quale hanno eccepito la violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. atteso l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJORDJEVIC GORAN nato a AVERSA il 19/05/1998 RADOSAULEVIC SASA nato il 10/10/1994 DJORDJEVIC GORAN nato il 28/08/1990 JAVANOVIC MILORAD nato il 19/03/1967 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO con sentenza in data 03/12/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PAOLA in data 16/02/2018 nei confronti di DJORDJEVIC GORAN, RADOSAULEVIC SASA, DJORDJEVIC GORAN, JAVANOVIC MILORAD, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione di un targa di un'autovettura), 337 e 582 - 585 cod. pen. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto, con il quale hanno eccepito la violazione di legge con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. atteso l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è all'evidenza infondato, in quanto a tutti i ricorrenti sono state riconosciute le attenuanti generiche sì che l'unica questione sottoposta al giudice di appello riguardava l'estensione del beneficio - estranea ai ricorsi in esame - definita peraltro in termini corretti, evidenziandosi in quella sede che la riduzione della pena era stata effettuata nella misura massima consentita dalla legge (art. 65, comma terzo cod. pen.) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO u,e2 1.4„\ Il Presidente GIOVANNA VERGA , u