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Ordinanza — n. 9088/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9088/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha ridotto la pena inflitta a AZZAZI ANOUAR per i reati ascrittigli. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per essere l'affermazione della responsabilità per rapina stata fondata su indizi privi del requisito della gravità e della precisione.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9088/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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reato di pirateria della strada infrazioni alle norme della circolazione altri reati commisurazione della pena per rapina delitto di fuga accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZAZI ANOUAR nato il 22/08/1984 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha ridotto la pena inflitta a AZZAZI ANOUAR per i reati ascrittigli. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per essere l'affermazione della responsabilità per rapina stata fondata su indizi privi del requisito della gravità e della precisione.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità per tutti i reati ascritti al ricorrente, ritenuti sussistenti sulla base del narrato della persona offesa e di ulteriori elementi, quali i risultati dei tabulati telefonici, le immagini acquisite attraverso il sistema di rilevazione dei passaggi delle targhe SCNTT, gli accertamenti tecnici dattiloscopici effettuati sui reperti, prelevati all'interno dell'autovettura Fiat Panda. A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacil