Ordinanza — n. 9087/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALA FIURA GIUSEPPE ha proposto ricorso per cassazione- avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni della congruità della pena concordata dalle parti. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 448 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni della congruità della pena concordata dalle parti. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FIURA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/11/1993 avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMO Idato a7V-igóW12_arti:j udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. LA FIURA GIUSEPPE ha proposto ricorso per cassazione- avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni della congruità della pena concordata dalle parti.
2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Non avendo il ricorrente dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Gioyanna Verga IA LtJ fi DEPOSiTA-ro Ne IL ELLERy