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Ordinanza — n. 9086/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9086/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a ESPOSITO FRANCESCO dal giudice di primo grado per il reato di rapina. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e per non avere giustificato appieno la condanna.

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p, art. 129 cod.proc.pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a ESPOSITO FRANCESCO dal giudice di primo grado per il reato di rapina. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e per non avere giustificato appieno la condanna.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena remissione della pena commisurazione della pena per rapina esame di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a ESPOSITO FRANCESCO dal giudice di primo grado per il reato di rapina.
art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a POLLENA TROCCHIA 11 12/04/1987 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA!dato avviso all -udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a ESPOSITO FRANCESCO dal giudice di primo grado per il reato di rapina. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e per non avere giustificato appieno la condanna.

2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi ammissibili.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gius