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Ordinanza — n. 9083/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9083/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GROSSI FABRIZIO ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'eccessività della pena. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è puntualizzato che (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449) che a nulla rileva la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto 1'11 luglio 2021, va dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione censura formulata in modo carente permesso di promuovere un procedimento penale adempimento dei presupposti processuali patrocinio obbligatorio disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 613 c.p
Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI FABRIZIO nato a ROMA il 08/08/1989 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle prarti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GROSSI FABRIZIO ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è puntualizzato che (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449) che a nulla rileva la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto 1'11 luglio 2021, va dichiarato inammissibile.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuse