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Ordinanza — n. 9081/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9081/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MIJAILOVIC DRAGON e VASIC SLOBODAN hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello negato le attenuanti generiche, senza compiere un'autonoma valutazione ma limitandosi a riportare alle argomentazioni del primo giudice.

Regesto Legislator

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art. 62 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9081/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis c.p
44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidetti può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MI.JAILOVIC DRAGON nato il 03/11/1969 VASIC SLOBODAN nato il 09/01/1986 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MIJAILOVIC DRAGON e VASIC SLOBODAN hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello negato le attenuanti generiche, senza compiere un'autonoma valutazione ma limitandosi a riportare alle argomentazioni del primo giudice.

2. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi privi di specificità. Nel ritenere che non fossero concedibili le attenuanti generiche, difettando elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidetti può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga I DEPOSITtTrn ANCELLER1