Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a new penalty evaluation rather than reviewing legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grievances did not address the substantive arguments of the contested judgment. The appellant argued that the sentence was not mitigated enough despite his defense's submissions, while the lower court confirmed a lenient penalty based on established factors like motive and prior conduct. The court rejected the appeal because it attempted to re-evaluate the appropriateness of the sentence, which is prohibited in cassation proceedings unless the original decision lacked sufficient motivation or arbitrary reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot entertain grievances that aim at a new evaluation of the sentence's appropriateness, as the determination of the penalty must not be the result of mere arbitrariness or illogical reasoning and must be supported by sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IBRAHIMI ISSAM nato il 02/04/1989 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. EL IBRAHIMI ISSAM, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di tentata rapina), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, quantificata senza tener conto degli elementi dedotti dalla difesa al fine della sua mitigazione.
2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio dell'imputato. La Corte territoriale ha affermato che la pena era già stata determinata in maniera benevola dal primo giudice, avuto riguardo ai motivi del delinquere, all'intensità del dolo, ai precedenti penali, passati in giudicato, e alla condotta tenuta successivamente al reato. Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta alla ricorrente, è stata determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 21 dicembre 2021 II Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanna Ve