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Ordinanza — n. 9079/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULCINELLI LISA nato a LIVORNO il 21/01/1984 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. PULCINELLI LISA, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di tentata rapina), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, quantificata in misura sproporzionata e in violazione delle finalità rieducative, sancite dalla Costituzione.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie prova facilitata udienza probatoria accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULCINELLI LISA nato a LIVORNO il 21/01/1984 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. PULCINELLI LISA, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di tentata rapina), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, quantificata in misura sproporzionata e in violazione delle finalità rieducative, sancite dalla Costituzione.

2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio dell'imputata. La Corte territoriale è partita dal minimo edittale e ha affermato che la diminuzione per il tentativo non potesse essere effettuato nella massima estensione, "tenuto conto della pervicacia con cui l'imputata ha cercato, ed è riuscita, a sottrarsi alle persone (ben tre) che l'avevano sorpresa e avevano cercato di trattenerla in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine". Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta alla ricorrente, è stata determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 21 dicembre 2021 H Consigliere estensore Il Presidente Giuse