Ordinanza — n. 9078/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACAFIERO GENNARO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo sia vizi della motivazione, per essere stato il reato qualificato come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia violazione di legge, per essere stata riconosciuta la recidiva, pur in presenza di un unico precedente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9078/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERO GENNARO nato a NAPOLI il 04/12/1975 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CAFIERO GENNARO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo sia vizi della motivazione, per essere stato il reato qualificato come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia violazione di legge, per essere stata riconosciuta la recidiva, pur in presenza di un unico precedente.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Riguardo al motivo concernente l'affermazione della responsabilità del ricorrente deve rilevarsi che la Corte d'appello ha espressamente affermato che a base della richiesta di denaro, rivolta a Petrullo Carmine, vi era un accordo avente natura illecita, da cui quindi non poteva scaturire il diritto dell'imputato ad ottenere le somme richieste. Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile.
Si è precisato che, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela, apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente. 2.2 Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla recidiva deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha rimarcato che l'imputato era gravato da una recidiva qualificata e ha ritenuto che il reato fosse la manifestazione della maggiore pericolosità del suo autore, avvezzo alla commissione di gravi reati contro il patrimonio.
Così argomentando, la Corte d'appello non solo ha preso in considerazione i precedenti penali dell'imputato ma ha anche correttamente ed insindacabilmente affermato che il reato era sintomatico della sua maggiore pericolosità. Ne discende che la censura del ricorrente è priva di specificità, non confrontandosi con la motivazione adottata al riguardo dalla Corte del merito.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 dicembre 2021 Consigliere estensore II Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanna Verga £ •