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Ordinanza — n. 9077/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9077/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CATAPANO DAVIDE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello negato le attenuanti generiche, senza considerare che le lesioni erano lievi e il danno era stato liquidato. Il 12 novembre 2021 è pervenuta memoria con cui è stato chiesto di trasmettere il ricorso in sezione per la trattazione ordinaria, essendo fondato.

Regesto Legislator

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art. 62 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati motivi di cassazione accertamento dell'ammontare del danno inesigibile malgrado lesioni salute risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis c.p
44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidetti può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO DAVIDE nato a CESENATICO il 14/03/1984 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CATAPANO DAVIDE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello negato le attenuanti generiche, senza considerare che le lesioni erano lievi e il danno era stato liquidato. Il 12 novembre 2021 è pervenuta memoria con cui è stato chiesto di trasmettere il ricorso in sezione per la trattazione ordinaria, essendo fondato.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Nel ritenere che non fossero concedibili le attenuanti generiche, difettando elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidetti può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuse