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Ordinanza — n. 9072/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9072/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9072/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui BAGNATO GIANLUCA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità del ricorrente sia per il reato di rapina - erroneamente ritenuto consumato e senza il riconoscimento del recesso attivo di cui all'art. 56, comma 4, c.p., pur avendo il ricorrente restituito il telefono cellulare prima dell'arrivo delle Forze dell'ordine - sia per il reato di evasione, nonostante il difetto degli elementi costitutivi.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti testimonianza della vittima registrazione clandestina di conversazioni prove acquisite illegalmente altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO GIANLUCA nato a GENOVA il 12/10/1974 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui BAGNATO GIANLUCA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità del ricorrente sia per il reato di rapina - erroneamente ritenuto consumato e senza il riconoscimento del recesso attivo di cui all'art. 56, comma 4, c.p., pur avendo il ricorrente restituito il telefono cellulare prima dell'arrivo delle Forze dell'ordine - sia per il reato di evasione, nonostante il difetto degli elementi costitutivi.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto il reato di rapina consumato, posto che al momento dell'arrivo degli operati, giunti a seguito della richiesta della persona offesa, lo spossessamento del telefono cellulare e l'acquisizione dell'autonomo possesso sul bene in capo all'imputato si erano verificati. La menzionata Corte non ha riconosciuto l'attenuante invocata, atteso che la restituzione del telefono cellulare era stata resa inevitabile dall'intervento degli operanti ed era stata effettuata dalla moglie dell'imputato, a cui quest'ultimo aveva consegnato l'apparecchio nel corso della fuga.

In tal modo il Collegio del merito non è incorso in alcun vizio, avendo ritenuto perfezionato il delitto di rapina in presenza degli elementi costitutivi, compreso il profitto, rappresentato dal conseguimento del possesso sul telefono cellulare. L'anzidetto Collegio, inoltre, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647), secondo cui, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta, finalizzata a scongiurare l'evento, deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore H Presidente Giuseppina Anna Ro