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Ordinanza — n. 9071/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9071/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rideterminato la pena inflitta a MALANDRUCCO CORRADO, ritenuta la continuazione tra il fatto giudicato con altra sentenza di condanna e quello per cui è processo. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto inosservanza della legge, per essere stato ritenuto più grave il fatto già giudicato anziché quello oggetto del presente procedimento, per il quale risultava contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale gravità della pena adeguamento della pena concorso ideale uguaglianza nell'illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALANDRUCCO CORRADO nato a ROMA il 19/12/1971 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rideterminato la pena inflitta a MALANDRUCCO CORRADO, ritenuta la continuazione tra il fatto giudicato con altra sentenza di condanna e quello per cui è processo. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto inosservanza della legge, per essere stato ritenuto più grave il fatto già giudicato anziché quello oggetto del presente procedimento, per il quale risultava contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto del fatto che, nel presente procedimento, sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti sia all'aggravante che alla recidiva contestata, così che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - la recidiva non poteva incidere al fine della comparazione della gravità tra i reati, che, per effetto del menzionato giudizio di bilanciamento, divenivano di pari gravità.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Gianna Verga 9.....f ,..,1 . g ,r,..,...„ ,:,._ D