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Ordinanza — n. 9070/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding multiple criminal law violations and sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific arguments in the petition. The appellant challenged convictions for various crimes including arbitrary exercise of rights and damage to property, arguing errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the appellant merely reiterated general complaints without addressing the specific factual and legal grounds established by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised lack specificity and do not allow the Court to identify the precise points of error requiring review.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure arbitrary exercise of rights procedural defect garante nel rapporto obbligatorio violazione dell'obbligo di fedeltà arbitro

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.p.p.
Avverso la sentenza, indicata in epigrafe, il difensore di GUERRIERI VITO ANGELO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 533 c.p.p. e degli artt.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 614 c.p.
nonché vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che l'imputato aveva agito nella convinzione di esercitare un suo diritto nei confronti di una persona, tenuta alla restituzione del debito quale garante; - violazione dell'art. 614 c.p.
Art. 494 c.p.
e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il delitto di violazione di domicilio, pur difettando il dolo, avendo l'imputato agito al solo fine di avere un colloquio con la persona offesa, poi degenerato in discussione; - violazione dell'art. 494 c.p.
Art. 635 c.p.
e vizi della motivazione, avendo l'imputato un valido motivo per portare fuori dell'abitazione un'arma; - violazione dell'art. 635 c.p., dovendosi il reato di danneggiamento ritenere assorbito in quello di lesioni personali, contestato al capo E); - violazione dell'art.
Art. 633 c.p.
635 c.p., dovendosi il reato di danneggiamento ritenere assorbito in quello di lesioni personali, contestato al capo E); - violazione dell'art. 633 c.p. e vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale chiarito i motivi della mancata riduzione nel massimo della pena.
Art. 4 L. n. 110/1975 c.p.
e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il delitto di violazione di domicilio, pur difettando il dolo, avendo l'imputato agito al solo fine di avere un colloquio con la persona offesa, poi degenerato in discussione; - violazione dell'art. 494 c.p.
art. 533 c.p
Avverso la sentenza, indicata in epigrafe, il difensore di GUERRIERI VITO ANGELO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 533 c.p.p.
art. 614 c.p
nonché vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che l'imputato aveva agito nella convinzione di esercitare un suo diritto nei confronti di una persona, tenuta alla restituzione del debito quale garante; - violazione dell'art. 614 c.p.
art. 494 c.p
e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il delitto di violazione di domicilio, pur difettando il dolo, avendo l'imputato agito al solo fine di avere un colloquio con la persona offesa, poi degenerato in discussione; - violazione dell'art. 494 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERI VITO ANGELO nato a MILANO il 08/11/1986 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza, indicata in epigrafe, il difensore di GUERRIERI VITO ANGELO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 533 c.p.p. e degli artt. 56 - 393 c.p. nonché vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che l'imputato aveva agito nella convinzione di esercitare un suo diritto nei confronti di una persona, tenuta alla restituzione del debito quale garante; - violazione dell'art. 614 c.p. e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il delitto di violazione di domicilio, pur difettando il dolo, avendo l'imputato agito al solo fine di avere un colloquio con la persona offesa, poi degenerato in discussione; - violazione dell'art. 494 c.p. e vizi della motivazione, avendo la Corte d'appello compiuto un'erronea valutazione degli elementi costitutivi del reato di sostituzione di persona, essendo la persona offesa a conoscenza della reale identità dell'imputato, di cui era amico di lunga data; - violazione dell'art. 4 L. n. 110/1975 c.p. e vizi della motivazione, avendo l'imputato un valido motivo per portare fuori dell'abitazione un'arma; - violazione dell'art. 635 c.p., dovendosi il reato di danneggiamento ritenere assorbito in quello di lesioni personali, contestato al capo E); - violazione dell'art. 633 c.p. e vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale chiarito i motivi della mancata riduzione nel massimo della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che la Corte d'appello, nel ritenere non configurabile il reato di cui all'art. 393 c.p., ha rimarcato che la manifestazione della pretesa verso il soggetto non obbligato (il debito era dell'ex coniuge della vittima) rendeva insussistente la possibilità di tutela giudiziaria della pretesa dell'imputato. Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile. Si è precisato che, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela, apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente.

Considerato altresì che la persona offesa non era garante ma solo amico dell'imputato ed ex coniuge del soggetto a cui l'imputato ha prestato i soldi, ne discende che correttamente la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo la persona offesa un terzo rispetto al rapporto obbligatorio instauratosi tra l'imputato ed altro soggetto. 2.2 Anche in ordine agli altri motivi il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già disattese dalla Corte d'appello con argomentazioni immuni da vizi rilevabili in questa sede (v. f. 2 e 3 della parte motiva della sentenza impugnata), con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga Lt— _