Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of subjective intent proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the conviction for receiving stolen goods. The lower court correctly established that the subjective element of the crime could be inferred from the defendant's failure to justify the origin of the seized items and the high value of the luxury goods. The court emphasized that appellate review is limited to structural coherence and excludes re-evaluating factual evidence or adopting new factual parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 c.p.; Art. 648 c.p.; Art. 131 bis c.p.: The subjective element of the crime of receiving stolen goods may be established based on the omission of an untrustworthy explanation regarding the origin of the item, provided the material element is proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENE ABDOU nato il 02/08/1971 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SENE ABDOU, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p., ritenuto sussistente nonostante si vertesse in ipotesi di falso grossolano;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p., pur non essendo stata provata la contraffazione dei beni sequestrati, non essendo stata svolta una indagine al riguardo da parte di consulenti tecnici specializzati;
3) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., nonostante non vi fosse la prova che la merce fosse detenuta per la vendita;
4) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 c.p., nonostante il difetto dell'elemento soggettivo;
5) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 131 bis c.p.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Con riguardo ai primi quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo tutti all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i due reati ascrittigli, deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha passato in rassegna gli elementi probatori acquisiti e ha ritenuto sussistente il reato di ricettazione delle borse, avendo rimarcato che l'imputato non aveva giustificato la provenienza dei beni detenuti. In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.
II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
La Corte territoriale ha poi affermato che il numero delle borse (15) appariva incompatibile con la destinazione delle stesse per uso personale e ha escluso la grossolanità del falso in base all'esame del teste e al verbale di sequestro, operato dagli agenti, che non consentivano di ritenere che le borse fossero "di una tale scarsa qualità da non costituire alcun pericolo, neppure remoto, per la pubblica fede in commercio". A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità.
Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Correttamente, poi, è stata esclusa l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., in considerazione del numero delle borse (quindici) e del notevole prestigio delle griffe.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estenso