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Ordinanza — n. 9067/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments against the lower court's reasoning. The appellant merely criticized the motivation without referencing specific passages, violating the requirement for a pointed comparison under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint do not specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the dissent, failing to provide a pointed comparison with the contested decision's arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds Code of Criminal Procedure lack of motivation continuazione dell'esecuzione reato continuato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013
Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROZA CATALIN nato il 20/04/1990 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza, indicata in epigrafe, il difensore di GROZA CATALIN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per non essere state spiegate le ragioni poste a base sia dell'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione continuata sia della determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata, senza effettuare alcun pur minimo riferimento a passi della motivazione stessa, con la conseguenza che le doglianze formulate difettano di specificità.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga -› q LiEPOSITATO !N ELLERi