Ordinanza — n. 9066/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da DIMA SILVIU contro la pronuncia del Tribunale di Teramo con cui l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di un P.C. portatile, oggetto di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: portatile, oggetto di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMA SILVIU nato il 05/02/1985 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da DIMA SILVIU contro la pronuncia del Tribunale di Teramo con cui l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di un P.C. portatile, oggetto di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse. Deve dunque affermarsi che le censure difettano di specificità.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A.