Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9063/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

QUINZIO ANNA ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, per non avere la Corte d'appello valutato la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto I'll giugno 2021, va dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 c.p, art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto I'll giugno 2021, va dichiarato inammissibile.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 c.p
QUINZIO ANNA ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, per non avere la Corte d'appello valutato la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 613 c.p
Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINZIO ANNA nato a NAPOLI il 28/09/1966 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Ido avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Iv

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. QUINZIO ANNA ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, per non avere la Corte d'appello valutato la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto I'll giugno 2021, va dichiarato inammissibile.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid