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Ordinanza — n. 9060/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for lack of admissible grounds under Article 599-bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it solely criticized the reasoning of the lower court's sentence reduction without raising admissible grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to challenge the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the ruling, which are the only permissible grounds for review in this context. Consequently, the court ruled that complaints regarding waived reasons or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the ruling, while complaints regarding waived reasons, lack of assessment of exemption conditions, or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are inadmissible.

Parole chiave

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Article 599-bis Code of Criminal Procedure inadmissible appeal grounds sentencing reduction review prosecutor consent validity court costs and fine motivi di cassazione motivazione nel merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a VIRTUOSI DANIELE in ordine ai reati ascrittigli.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a VIRTUOSI DANIELE in ordine ai reati ascrittigli.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRTUOSI DANIELE nato a NAPOLI il 26/10/2001 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a VIRTUOSI DANIELE in ordine ai reati ascrittigli. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale "omesso ogni motivazione circa la conferma, per il resto, della sentenza di primo grado".

2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, essendosi limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuse