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Ordinanza — n. 9059/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9059/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9059/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, con cui BEVILACQUA SARA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata e per gli altri reati ascrittile. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per avere applicato una pena eccessiva ed erroneamente qualificato i fatti.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9059/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per avere applicato una pena eccessiva ed erroneamente qualificato i fatti.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina impugnabilità della decisione di rinvio aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SARA nato a VERONA il 20/10/1982 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, con cui BEVILACQUA SARA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata e per gli altri reati ascrittile. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per avere applicato una pena eccessiva ed erroneamente qualificato i fatti.

2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle richieste. Deve dunque affermarsi che le censure difettano di specificità.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gius