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Ordinanza — n. 9058/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9058/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, con cui GALIZIA SALVATORE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale "condannato l'odierno imputato per il reato contestato, nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto".

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9058/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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accuse di truffa motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario ricorso per cassazione allegazioni inverosimili ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIZIA SALVATORE nato a NOTO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, con cui GALIZIA SALVATORE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale "condannato l'odierno imputato per il reato contestato, nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto".

2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta'. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dolersi della mancata assoluzione, senza null'altro aggiungere e senza confrontarsi con le argomentazioni della pronuncia d'appello. Deve dunque affermarsi che la censura difetta di specificità.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giova