Ordinanza — n. 9057/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACOCCIADIFERRO IVANO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, con particolare riguardo all'aumento a titolo di continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 1235/2019, emessa dalla Corte d'appello di Perugia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9057/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIADIFERRO IVANO nato a BERGAMO il 28/12/1959 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COCCIADIFERRO IVANO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, con particolare riguardo all'aumento a titolo di continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 1235/2019, emessa dalla Corte d'appello di Perugia.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo privo di specificità. La Corte territoriale ha operato l'aumento a titolo di continuazione dopo avere rimarcato che "dall'esame complessivo delle vicende emergeva la figura del Cocciadiferro come quella di uno spacciatore di elevato spessore, in grado di movimentare tipologie diverse di sostanza stupefacente e che aveva la disponibilità di quasi 1 chilogrammo di cocaina, di 100 grammi di eroina e di 37 chilogrammi di marijuana". Così argomentando, la Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha motivato in ordine all'aumento disposto a titolo di continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 1235/2019, emessa dalla Corte d'appello di Perugia.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 dicembre 2021 H Consigliere estensore Il Presidente Giuseppin