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Ordinanza — n. 9056/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery conviction due to lack of structural flaws in appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding their convictions for robbery and weapons violations. The appellate court had provided a logical and exhaustive justification for its findings, relying on credible witness testimonies that directly implicated the appellants. The Supreme Court ruled that reviewing the merits of factual evidence or granting generic mitigating circumstances falls outside the scope of a legality review, which only checks for structural inconsistencies in the decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation's review of a lower court's decision is limited to verifying structural flaws in the reasoning; it cannot re-evaluate factual evidence or independently adopt new parameters for fact-finding, and the denial of generic mitigating circumstances is valid where positive elements are absent.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality review structural flaws factual evidence generic mitigation robbery conviction appellate reasoning costs of appeal violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
art. 62 bis c.p
44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può ssere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SADOVEAC OVIDIU nato il 17/02/1985 TUDOR IRINEL CONSTANTIN nato il 28/06/1987 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, con cui SADOSEAC OVIDIU e TUDOR IRINEL CONSTANTIN sono stati ritenuti responsabili dei reati di rapina e violazione legge armi. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, che, con ricorsi distinti ma contenenti doglianze sovrapponibili, hanno dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle prove. SADOVEAC OVIDIU ha lamentato anche la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il primo dicembre 2021 è pervenuta, nell'interesse di TUDOR IRINEL CONSTANTIN, l'istanza di rimessione del ricorso per la trattazione ordinaria, per vizi della motivazione. Il 9 dicembre 2021 è pervenuta memoria nell'interesse di SADOVEAC OVIDIU, con cui sono state reiterate le doglianze formulate in ricorso.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti dei ricorrenti, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalle difese (v. f. 5, 6, 7 e 8 della sentenza d'appello). In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto attendibile Tonelli Fabio, che aveva immediatamente riconosciuto entrambi gli imputati come autori della rapina e che aveva avuto un contatto diretto e ravvicinato con Sadoevac Ovidiu, che lo aveva tenuto fermo con un coltello.

La predetta Corte ha ritenuto attendibile anche sia De Lorenzo, direttrice della filiale bancaria, che nell'immediatezza dei fatti aveva riconosciuto Tudor, sia gli altri testi escussi, che avevano riferito circostanze utili a ricostruire la vicenda. A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Quanto all'ulteriore motivo del ricorso, presentato da SADOEVAC OVIDIU, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto che difettassero elementi positivi valorizzabili al fine della concessione del beneficio in questione, così facendo buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può ssere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Giuseppina A. R. Pacilli T