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Ordinanza — n. 9054/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9054/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOPINELLI DAMIANO nato a VIAREGGIO il 04/11/1992 BALDERI ANDREA nato a VIAREGGIO il 21/11/1992 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA_ dato avviso alté parti; ".] udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 65 cod. pen, art. 448 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9054/2022 — snpen · Corte di Cassazione: d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 6 aprile 2021 e i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

Parole chiave

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adeguamento della pena attenuazione libera della pena modalità di calcolo dell'ammenda circostanze aggravanti o attenuanti modificazione delle conclusioni aumento della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 65 cod. pen
444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni dell'aumento della pena a titolo di continuazione, della diminuzione della pena, operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, in misura inferiore a quella consentita dall'art. 65 cod. pen.
art. 448 c.p
Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOPINELLI DAMIANO nato a VIAREGGIO il 04/11/1992 BALDERI ANDREA nato a VIAREGGIO il 21/11/1992 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA_ dato avviso alté parti; ".] udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITFO 1. IACOPINELLI DAMIANO e BALDERI ANDREA hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni dell'aumento della pena a titolo di continuazione, della diminuzione della pena, operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, in misura inferiore a quella consentita dall'art. 65 cod. pen. e della mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 6 aprile 2021 e i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacill