Ordinanza — n. 9054/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOPINELLI DAMIANO nato a VIAREGGIO il 04/11/1992 BALDERI ANDREA nato a VIAREGGIO il 21/11/1992 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA_ dato avviso alté parti; ".] udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 65 cod. pen, art. 448 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 9054/2022 — snpen · Corte di Cassazione: d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 6 aprile 2021 e i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei ricorsi.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOPINELLI DAMIANO nato a VIAREGGIO il 04/11/1992 BALDERI ANDREA nato a VIAREGGIO il 21/11/1992 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA_ dato avviso alté parti; ".] udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITFO 1. IACOPINELLI DAMIANO e BALDERI ANDREA hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni dell'aumento della pena a titolo di continuazione, della diminuzione della pena, operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche, in misura inferiore a quella consentita dall'art. 65 cod. pen. e della mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 6 aprile 2021 e i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei ricorsi.
3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacill