Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9051/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding recidivism and attempted purchase of stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the submitted arguments. The appellant argued for acquittal on recidivism and attempted purchase charges, but the lower court had already addressed these points by finding the defendant's explanations unconvincing and noting the vehicle's lack of registration and insurance. The court rejected the appeal because the new arguments merely reiterated previously dismissed complaints without providing the necessary specificity required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised lack specificity and merely repeat complaints already disallowed by the territorial court, which has properly examined the evidence and applied established case law regarding the subjective element of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity recidivism charge attempted purchase Cassation appeal procedural inadmissibility guida senza autorizzazione spese del veicolo a motore infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 131 bis c.p.
2.3 Correttamente, poi, è stata esclusa l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., in considerazione dei limiti edittali di pena, previsti da siffatta norma e insussistenti nel caso in esame, in cui non è stato applicato l'art.
Art. 648 cpv. c.p.
131 bis c.p., in considerazione dei limiti edittali di pena, previsti da siffatta norma e insussistenti nel caso in esame, in cui non è stato applicato l'art. 648 cpv. c.p.
Art. 133 c.p.
c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.
Art. 360 c.p.p.
art. 133 c.p
c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p.
art. 131 bis c.p
2.3 Correttamente, poi, è stata esclusa l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., in considerazione dei limiti edittali di pena, previsti da siffatta norma e insussistenti nel caso in esame, in cui non è stato applicato l'art.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa
Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESTA ANGELO nato a CATANIA il 01/06/1991 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Verona, con cui FRESTA ANGELO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un ciclomotore. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di ricettazione, pur avendo l'imputato dato una spiegazione attendibile del possesso del ciclomotore; - mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art.131 bis c.p.; - violazione di legge per non essere stato applicato l'art. 648 cpv. c.p., nonostante il modico valore del ciclomotore; - violazione di legge per non essere stata applicata la fattispecie dell'incauto acquisto.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Quanto al primo e all'ultimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha passato in rassegna gli elementi probatori acquisiti e ha ritenuto sussistente il reato di ricettazione del ciclomotore, anziché di incauto acquisto, avendo rimarcato che l'imputato aveva reso dichiarazioni inattendibili sulla provenienza del bene (acquisto in permuta senza documenti, con i numeri identificativi abrasi, da un soggetto non identificato e in circostanze non chiarite) e "il fatto stesso di circolare a bordo di veicolo privo di targa e assicurazione, peraltro con numero di telaio abraso, costituirebbe elemento indicativo della consapevolezza della provenienza illecita del bene".

In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. 2.2 Nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, cpv. c.p. in ragione del valore del ciclomotore, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art.648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.

VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 2.3 Correttamente, poi, è stata esclusa l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., in considerazione dei limiti edittali di pena, previsti da siffatta norma e insussistenti nel caso in esame, in cui non è stato applicato l'art. 648 cpv. c.p.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensor