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Ordinanza — n. 9049/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding evidence of stolen bike ownership and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the petition. The appellant argued that the lower court erred by convicting him of receiving stolen property without proving the victim's ownership or his knowledge of the bike's theft. The court rejected these claims, noting the appellant had previously given contradictory statements about how he acquired the bicycle, which established the necessary intent for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 647 c.p.; Art. 624 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already dismissed by territorial courts without providing new specific arguments, and the conviction for receiving stolen goods is valid based on contradictory statements regarding the origin of the property.

Parole chiave

Generato dall'IA
receiving stolen goods inadmissible appeal lack of specificity contradictory statements subjective intent procedural dismissal criminal liability incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 c.p.
Art. 647 c.p.
La menzionata Corte ha altresì rimarcato che era rimasto indimostrato l'assunto del ritrovamento della bicicletta in una siepe, così da doversi escludere anche l'ipotesi di cui all'art. 647 c.p.
Art. 624 c.p.
o dall'art. 624 c.p.; - vizi della motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 647 c.p
La menzionata Corte ha altresì rimarcato che era rimasto indimostrato l'assunto del ritrovamento della bicicletta in una siepe, così da doversi escludere anche l'ipotesi di cui all'art. 647 c.p.
art. 624 c.p
o dall'art. 624 c.p.; - vizi della motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
art. 648 c.p
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa
Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORAVANTI ROBERTO nato a SANREMO il 17/07/1985 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara, con cui FIORAVANTI ROBERTO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di una bicicletta, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato, in difetto di prova sull'appartenenza della bicicletta alla persona offesa, che avrebbe offerto una descrizione generica del bene sottrattole; - vizi della motivazione in ordine al dolo, non essendovi prova della consapevolezza della provenienza furtiva della bicicletta in capo all'imputato; - erronea qualificazione dei fatti, da sussumere nell'ambito delle fattispecie delineate dall'art. 647 c.p. o dall'art. 624 c.p.; - vizi della motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Quanto ai primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 c.p., deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha passato in rassegna gli elementi probatori acquisiti e ha ritenuto sussistente il reato di ricettazione della bicicletta, avendo rimarcato che l'imputato aveva reso dichiarazioni contrastanti sull'origine del possesso del bene, avendo, dapprima, affermato di averlo comprata per 10 euro e, di seguito, di averlo trovato in una siepe.

In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

IL n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.2.1.1 Alla luce delle superiori considerazioni è corretta la qualificazione del fatto come ricettazione. Come osservato dalla Corte territoriale, l'imputato non aveva ammesso di aver commesso il furto; né aveva specificato le modalità di commissione del furto.

La menzionata Corte ha altresì rimarcato che era rimasto indimostrato l'assunto del ritrovamento della bicicletta in una siepe, così da doversi escludere anche l'ipotesi di cui all'art. 647 c.p. Deve precisarsi che a fronte di siffatta, corretta argomentazione perde rilievo la frase, contenuta nella sentenza, secondo cui la condotta costituirebbe comunque reato, essendo l'art. 647 c.p. stato abrogato successivamente ai fatti. Nel caso in esame, infatti, la condotta non può essere sussunta nell'ambito dell'art. 647 c.p. e ciò è dirimente ed esclude ogni problema relativo all'intervenuta abrogazione della norma di cui all'art. 647 c.p.. 2.2 Nel ritenere che l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche, difettando elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Cons