Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9048/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal for lack of structural motivation defects despite factual acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that acquittal on document forgery necessitated acquittal on fraud. The appellate court explained that fraud was committed using the forged identity, but creating a false document is not inherently a crime. The supreme court ruled that its review is limited to structural logical coherence, excluding re-evaluation of factual evidence or adopting new fact-finding parameters.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The court of appeal's review of motivation defects is confined to structural logical coherence, precluding the re-examination of factual elements or the autonomous adoption of new fact-finding criteria.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility structural motivation defects factual re-evaluation prohibition document forgery fraud nexus appellate court reasoning usurpazione d'identità procedimento per falsità documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNOIA THOMAS nato a L'AQUILA il 24/05/1994 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, VERNOIA THOMAS - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, atteso che l'assoluzione dal reato di cui al capo d) della rubrica (utilizzo e falsificazione del documento, contenente la sua foto) avrebbe dovuto condurre all'assoluzione anche per il reato di truffa. Analogamente, l'assoluzione dal reato di utilizzo e falsificazione della carta di identità di cui al capo b), avrebbe dovuto far assolvere anche dal reato di sostituzione di persona.

2. Il ricorso è inammissibile. L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalle difese (v. f. 4 e 5 della sentenza d'appello). In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto che "la truffa ai danni di Disanto Annalisa è stata commessa proprio utilizzando per le trattative l'utenza telefonica attivata dall'imputato utilizzando la carta di identità contraffatta di cui al capo d) e, d'altra parte, la creazione di un documento di identità falsa non è mai fine a sé stessa".

La Corte d'appello ha ritenuto infondate anche le doglianze difensive concernenti la sussistenza del reato di cui al capo d), "dal momento che deve ritenersi che la persona, che si era presentata nell'esercizio commerciale per acquistare ed attivare la menzionata utenza telefonica, non poteva che essere colui che era rappresentato nella fotografia apposta sul documento all'uopo esibito, ossia l'attuale imputato, risultando peraltro evidente la corrispondenza della fotografia presente su detto documento contraffatto con quella presente sulla carta di identità originale del Vernoia, prodotta in copia ed acquisita agli atti".

A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Gioyanna Verga L;Rpos!TATON CANCELL