Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9044/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conspiracy verdict due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Bors Stefan and Ilie Ioan Florin inadmissible for lacking specific legal grounds. The appellants argued that the lower court violated procedural rules by relying on their immediate statements to prove intent and failed to grant general mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that indirect evidence of unexplained possession suffices for intent and that the absence of positive factors justifies denying mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 350 comma 6 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; The Court holds that the absence of specific indications regarding the origin of stolen goods can legitimately serve as proof of criminal intent without violating defense guarantees, and that general mitigating circumstances require positive factual elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft conspiracy criminal intent proof procedural inadmissibility mitigating circumstances indirect evidence Cassazione appeal unexplained possession prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 350 comma 6 c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
2.1 Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014
2.2 Nell'escludere le attenuanti generiche in ragione del difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORS STEFAN nato il 09/07/1987 ILIE IOAN FLORIN nato il 22/03/1988 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui BORS STEFAN e ILIE IOAN FLORIN sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un ciclomotore, provento di furto. Ha proposto ricorsi per cassazione — con un unico atto - il difensore degli imputati, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale, al fine di ritenere sussistente il dolo, utilizzato le dichiarazioni rese da Bors Stefan nell'immediatezza dei fatti, in violazione dell'art. 350, comma 6, c.p.p.; - manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che gli imputati avessero fornito una spiegazione inattendibile e da tale elemento, ossia dalla mancanza di indicazioni su un'origine lecita della disponibilità dei beni, ha desunto la prova del dolo. Ne discende che nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità degli imputati. 2.2 Nell'escludere le attenuanti generiche in ragione del difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv. 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giusepp