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Ordinanza — n. 8854/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it did not address the required grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8854/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Atman Rachidi inadmissible. Rachidi challenged a sentence regarding probation conditions, arguing that the required notice under Article 114 of the transitional provisions of the Code of Criminal Procedure was not given. The court ruled that the appeal failed to address any of the specific grounds for cassation permitted by Article 448, paragraph 2-bis, such as errors in the expression of the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal against a sentence pronounced under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure probation conditions sentence transitional provisions notice procedural costs and fine ricorso per inadempienza risarcimento per errore giudiziario esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Invero, l'art. 448, comma-2 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 114 disp. att. c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
del Tribunale di Lucca applicava a Atman Rachidi la pena concordata per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 186, comma 7, c.d.s.
309 (capo 1), e all'art. 186, comma 7, c.d.s. (capo 2).
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHIDI ATMAN nato il 19/08/1992 avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Lucca applicava a Atman Rachidi la pena concordata per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e all'art. 186, comma 7, c.d.s. (capo 2).

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 c.d.s., 143 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non risultando che al Rachidi sia stato effettuato l'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Invero, l'art. 448, comma-2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore I