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Ordinanza — n. 8853/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of obvious error in sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8853/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Abdelouahad Manidi inadmissible, ordering him to pay a fine. The lower court had sentenced him for drug trafficking, but Manidi argued the legal qualification was wrong and failed to recognize a mitigating circumstance. The Court rejected this, ruling that the error in sentencing was not so obvious that it rendered the conviction legally impossible, thus failing the strict threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on erroneous qualification of facts is inadmissible unless the error is immediately and obviously evident from the indictment, excluding mere evaluative disputes.

Parole chiave

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inadmissibility appeal erroneous qualification obvious error standard drug trafficking sentencing mitigating circumstance reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Invero, si rammenta che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
del Tribunale di Bologna applicava a Abdelouahad Manidi la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIDI ABDELOUAHAD nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAato avviso-al-tè Pà—drj udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; /4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Bologna applicava a Abdelouahad Manidi la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di gr. 50 lordi di cocaina; con principio attivo del 77%.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il la violazione di legge circa in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto, in considerazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Invero, si rammenta che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842): situazione non ravvisabile nel caso di specie, posto che il quantitativo di sostanza detenuto è, all'evidenza, ostativo alla sussistenza di un lucro di speciale tenuità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Giulio Sarno DEPOz :ATO !N C