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Ordinanza — n. 8851/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against a plea-bargain sentence are inadmissible for failing to cite specific statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible multiple cassation appeals filed by defendants against a plea-bargain sentence issued by the preliminary hearing judge in Trento. The appellants argued for various procedural errors and legal misapplications, but the Court held that the appeals failed to cite the specific statutory grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were condemned to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to cite these grounds are inadmissible, and the appellant is liable for costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence Article 448 paragraph 2-bis Code of Criminal Procedure procedural costs liability imputazione per reati di stupefacenti grado di gravità gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ciò posto, salvo quanto si dirà a proposito della posizione di Anthony Emenim, tutti i restanti ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., ai fini che qui rilevano, il G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IGBINUKHOU NELSON (CUI 054U038) nato il 05/05/1997 UNABOR ANTHONY (CUI 04Y91NS) nato il 08/04/1993 AGHO ESOSA (CUI 05DMLU8) nato il 10/07/1995 ALI BRIGHT (CUI 05ANODD) nato il 09/06/1998 IGBINOSUN OSAMUDIAMEN (CUI 05DKHES) nato il 26/10/1995 ODEMWINGIE DESMOND nato il 01/01/1998 OKONDO BENNEDIT (CUI 051059U) nato il 11/11/1989 EMENIM ANTHONY nato il 15/06/1987 IRABOR HOPE IN GOD (05BVPSA) nato il 11/05/1992 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO Fiato avn71Tré—prt11 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., ai fini che qui rilevano, il G.i.p. del Tribunale di Trento applicava a Nelson Igninukhio, Anthony Unabor, Anthony Emenim, Esosa Agho, Bright Ali, Asamudiamen Igbinosun, Hope In God Irabor, Desmond Odemwingie e Bennedit Okondo la pena concordata per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mandando assolti gli imputati dal delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per non aver commesso il fatto.

2. Avverso l'indicata sentenza, i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3. I ricorsi proposti, con un unico atto, da Nelson Igninukhio, Anthony Unabor, Esosa Agho, Bright Ali, Asamudiamen Igbinosun, Desmond Odemwingie e Bennedit Okondo, per il tramite del comune difensore di fiducia, deducono la violazione di legge in punto di illegalità della pena per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Hope In God Irabor articola quattro motivi, con cui si deduce la nullità della sentenza per la mancata enunciazione nel dispositivo della richiesta delle parti di applicazione della pena, nonché l'inosservanza della legge penale per l'omessa trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti e per l'erronea individuazione del reato più grave, l'inosservanza di norme processuali per l'incompleta indicazione, nei capi di imputazione, della condotta e dei luoghi di consumazione dei reati.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Anthony Emenim è affidato a un motivo con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile nel caso di specie in relazione allo scarso numero di cessione contestate e all'indeterminatezza del quantitativo di sostanza stupefacente.

6. In data 20 dicembre 2021, il difensore di Irabor, avv. Claudio Robol, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso per cassazione, la quale, tuttavia, non è validamente proposta, in quanto dagli atti non risulta che al difensore sia stata rilasciata, a tal proposito, la procura speciale.

7. Ciò posto, salvo quanto si dirà a proposito della posizione di Anthony Emenim, tutti i restanti ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).

8. Invero, l'art. 448, comma-2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto dei ricorsi presentati da Nelson Igninukhio, Anthony Unabor, Esosa Agho, Bright Ali, Asamudiamen Igbinosun, Desmond Odemwingie, Bennedit Okondo e Hope In God Irabor 9.

Quanto ai ricorso proposto da Anthony Emenim, si rammenta che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, ravvisabile nel caso in esame, anche considerando che l'imputato è chiamato a rispondere di oltre sessanta episodi di spaccio.

10. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano C betta