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Ordinanza — n. 8849/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prior review of legal grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the legal grounds raised had already been fully examined and rejected by the lower courts. The appellant argued that intercepted conversations were decontextualized and that generic mitigating circumstances were denied without proper reasoning, but the court found no logical flaws in the lower court's assessment of the evidence and the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they raise issues already decided by the lower courts with correct legal arguments, as the cassation court cannot re-evaluate factual findings or logical consistency of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal prior review of grounds cassation limits factual assessment procedural costs traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Aosta e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino riteneva l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMIA ANTONINO nato a PALERMO il 10/07/1986 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Aosta e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino riteneva l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva condannato Antonino Alamia alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce, con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, frutto di un travisamento della prova in quanto la lettura delle trascrizioni delle conversazioni intercettate risulta decontestualizzata, e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con mere formule di stile, nonostante l'atteggiamento collaborativo dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici.

4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno desunto il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di spaccio dall'attività di osservazione operata dalla p.g., la quale, il giorno 13 febbraio 2014, ebbe modo di notare diversi giovani nei pressi del chiosco gestito dall'imputato, due dei quali, sorpresi nella detenzione di stupefacente, dichiaravano di averla appena acquista da Antonino Alamia.

Oltre a ciò, la Corte d'appello ha valorizzato sia la consegna agli operanti, da parte del ricorrente, di sostanza stupefacente, sia, in particolare, le conversazioni telefoniche intercettate tra l'Alamia e il figlio (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

5. Quanto al secondo motivo quarto motivo, si osserva che la Corte di merito ha negato i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali specifici e della continuatività della condotta illecita. Si tratta di una motivazione adeguata e immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Giulio Sarn