Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise legal grounds in appeal and factual error on probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Happy Obehi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter charge and conditional suspension of the sentence, but failed to raise the request for requalification in the appellate stage. The court rejected the appeal because new legal arguments must be presented during the appeal, and the factual assessment regarding the revocation of a previous suspended sentence was not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Legal grounds not raised in the appeal judgment constitute a cause of original inadmissibility, and factual assessments on probation eligibility are not subject to cassation review unless manifestly illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBEHI HAPPY nato a EDO STATE( NIGERIA) il 01/01/1996 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenza rispetto alla recidiva, aveva condannato Happy Obehy alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.000 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla vendita di gr. 2,5 lordi di hashish e alla detenzione a fini di spaccio di gr. 90 circa lordi della medesima sostanza.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla mancata riqualificazione del fatto di sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, stante il modesto quantitativo di sostanza stupefacente, sia al diniego della sospensione condizionale della pena, non essendo ostativo l'unico precedente riportato dall'Obehi.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Quanto al primo motivo, si osserva che la qualificazione del fatto nella più mite fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non era stata dedotta con i motivi di appello. Va richiamato, a tal proposito, l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745;
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, dep. 04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, dep. 15/02/2016, Menna, Rv. 266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
5. Quanto al secondo motivo, si osserva che la Corte di merito, nel confermare la statuizione del Tribunale, ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164 cod. pen., in considerazione del precedente penale specifico del 2017, allorché all'imputato venne riconosciuto il beneficio in esame, anche considerando che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, in relazione a tale condanna venne disposta la sospensione dell'esecuzione, che però fu successivamente revocata, a conferma della valutazione non favorevole circa la capacità dell'imputato di astenersi, per il futuro, dalla realizzazione dei delitti come quello in esame. Si tratta di un giudizio di fatto non manifestamente illogico che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022