Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging sentencing increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Fontanarosa inadmissible, rejecting his claims regarding the qualification of the offense and the lack of reasoning for sentencing increases. The appellant argued that the facts warranted a different legal classification under Article 73 of the 1990 Decree and that the penalty adjustments lacked motivation under Article 81 of the Penal Code. The court ruled that the appeal was procedurally barred because challenges to sentencing increases are not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, and no lack of culpability was found.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences pronounced under Art. 444 c.p.p. are inadmissible if they concern only the increase of penalty, as such increases do not fall within the statutory grounds for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANAROSA ANTONIO nato a NAPOLI il 18/02/1993 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di FERMO0.0 avvisa alle-P-a--iin udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Fermo applicava ad Antonio Fontanarosa la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce l'errata qualificazione del fatto, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Quanto al primo profilo di censura, si osserva che, come risulta dal capo di imputazione, la contestazione riguarda il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
5. Quanto alla seconda doglianza, la stessa è parimenti inammissibile, perché la misura della pena non rientra tra i casi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., è possibile proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore