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Ordinanza — n. 8846/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; penalty grading discretion protected unless arbitrary or unmotivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the sentence was excessive or poorly motivated. The lower court had convicted the defendant for drug trafficking with a sentence near the statutory minimum, citing the severity of the seized quantity. The court ruled that since the penalty did not deviate significantly from the statutory minimum, the judge fulfilled their duty to provide sufficient reasoning without needing to detail every specific criterion under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that the sentencing judge possesses discretionary power to grade the penalty in accordance with statutory principles, and a sentence close to the statutory minimum does not require exhaustive motivation regarding specific aggravating or mitigating factors, provided the decision is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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penalty grading discretion statutory minimum sentence cassation inadmissibility judicial motivation duty drug trafficking offense penal code provisions procedural economy reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta, stimata eccessiva e senza l'indicazione dei parametri ex art. 133 cod. pen.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 62-bis cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta, stimata eccessiva e senza l'indicazione dei parametri ex art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - Bonarrigo e altri
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - Ruggieri
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUMAHDI MOHAMED nato il 26/07/1970 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione emessa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenza rispetto alla recidiva, aveva condannato Mohamed Boumahdi alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 688 euro di multa per il delitto di cui gli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di gr. 55,54 lordi di hashish.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta, stimata eccessiva e senza l'indicazione dei parametri ex art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si rammenta che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della .pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta: quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 - dep. 15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189).

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

5. Nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta ai principi ora evocati, avendo rilevato come la pena base sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale, e tanto si giustifica per la gravità del fatto come concretamente accertato, desumibile dal quantitativo non certo trascurabile di sostanza sequestrata. Si tratta di una valutazione di fatto esente da profili di illogicità manifesta, che non è perciò censurabile in questa sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente