Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prior review of facts and lack of logical flaws in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Dogali inadmissible, ruling that the lower court had already adequately examined the contested factual and sentencing issues. Dogali argued that the conviction relied on conjecture regarding his involvement in drug trafficking and that the sentence was unjustified without mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellate court's findings were supported by concrete police observations and logical deductions, and that the denial of generic mitigating factors was legally sound given the absence of positive personal elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the lower courts, and an appeal based on a lack of logical flaws in the reasoning of the lower courts is inadmissible if the reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGALI GIUSEPPE nato a MADDALONI il 26/10/1987 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Napoli, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento al capo A), in esso assorbito il capo B), rideterminava in due anni di reclusione e 4.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Giuseppe Dogali, nel resto confermando la decisione impugnata.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce, con i primi tre motivi, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, ritenuta con argomentazione congetturale, senza tener conto delle dichiarazioni del coimputato Tedesco, il quale ha sostenuto che il Dogali fosse del tutto estraneo all'attività da lui svolta, e, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici.
4. Quanto ai primi tre motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno desunto il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di spaccio dall'attività di osservazione operata dalla p.g., la quale ebbe modo di notare il Dogali avvicinarsi a un'intercapedine presente nel muro posto di fronte alla sua abitazione e nascondervi qualcosa, quindi il Tedesco che, uscito dalla casa del Dogali, dopo essersi avvicinato all'indicata intercapedine, si recava nel vicolo adiacente e consegnava a diversi individui sostanza stupefacente, come poi acclarato dal controllo di uno degli acquirenti, trovato in possesso di due involucri ternnosaldati contenenti gr. 0,56 di cocaina, dello stesso tipo dei ventotto involucri rinvenuti dagli operanti nella predetta intercapedine e contenenti complessivamente gr. 6,87 di cocaina.
A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità.
5. In relazione al quarto motivo, si rammenta, per un verso, che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, e, per altro verso, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) Nel caso in esame, la Corte di merito ha spiegato in maniera non certo implausibile sia lo scostamento dal minimo edittale, valorizzando le accertate modalità di spaccio, attuato in maniera minimante organizzata, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di elementi di segno positivo tali da giustificare una riduzione di pena.
Si tratta di una motivazione adeguata e immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ste