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Ordinanza — n. 8839/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for contesting non-discharge grounds not listed in appeal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines. The appellant challenged a plea bargain sentence by arguing the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code strictly limits appeals against plea bargain sentences to specific grounds, excluding challenges to the lack of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, only the statutory grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis are admissible, excluding challenges to the non-existence of acquittal causes under Article 129.

Parole chiave

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plea bargain appeal Criminal Procedure Code acquittal grounds inadmissible appeal statutory limits giudice istruttore vie di fatto maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Invero, l'art. 448, comma-2 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Napoli applicava ad Assunta Migliatico la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIATICO ASSUNTA nato a NAPOLI il 19/04/1971 avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIgato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Napoli applicava ad Assunta Migliatico la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Invero, l'art. 448, comma-2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Grbetta Giulio Sarno 45-111-> DEF,Cr7ATO iN