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Ordinanza — n. 8832/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate settlement sentence due to waived grounds and lack of penalty determination error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for review in the appellate settlement agreement. The appellant argued the second-instance judge failed to verify statutory conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once parties agree to a settlement and waive objections, the appellate court's review is strictly limited to the specific grounds not waived, excluding unreviewed acquittal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When parties agree to an appellate settlement with a new penalty determination and waive other grounds, the appellate court is not required to verify acquittal conditions, and appeals challenging waived grounds or unreviewed acquittal conditions are inadmissible.

Parole chiave

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appellate settlement agreement waiver of appeal grounds acquittal conditions verification inadmissible appeal Article 129 Code of Criminal Procedure remissione della pena abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'assenza della verifica dei presupposti che legittimano la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 599-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod.
artt. 110 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'assenza della verifica dei presupposti che legittimano la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102
Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018 Rv. 274522
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018 Rv. 274522; Sez.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Rv. 273755
274522; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Rv. 273755).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCI GIOVANNI nato a ROMA il 08/11/1995 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMApairat7Vtgb—glép—altil udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti con rinuncia ai motivi di impugnazione, riduceva a tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Giovanni Princi, nel resto nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'assenza della verifica dei presupposti che legittimano la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

4. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello e all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in un'illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102).

6. Consegue che, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018 Rv. 274522; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Rv. 273755).

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022.