Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts regarding subjective intent in drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on factual arguments already fully examined and rejected by the lower courts. The defendant argued he lacked subjective intent, claiming he could easily obtain Rivotril at a pharmacy to stabilize his mood, while the prosecution presented witness testimony confirming a direct transaction for five euros. The court ruled that the cassation judge cannot re-evaluate facts or logical reasoning already decided by the trial and appellate courts, thus rejecting the new contentions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot admit appeals based on factual contentions already adjudicated by lower courts, as it is precluded from re-evaluating facts or logical reasoning previously established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTENZI MARCO nato a ROMA il 07/01/1967 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Marco Ortenzi alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto a un soggetto due blister di medicinale Rivotril contenenti dieci pasticche cadauna, sostanza stupefacente di cui alla tabella 4 prevista dall'art. 14 del medesimo d.P.R.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui contesta, l'affermazione della penale responsabilità sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo, avendo l'Ortenzi dichiarato di poter prendere con facilità il Rivotril in farmacia per stabilizzare il proprio umore.
3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici.
4. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Urli., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base sia del verbale di arresto in flagranza, avendo gli agenti assistito allo scambio, sia, in particolare, delle dichiarazioni rese dall'acquirente, il quale ha riferito di essere stato avvicinato dall'imputato, il quale gli chiese se volesse acquistare del Rivotril, al costo di cinque euro, ciò che avvenne.
A fronte di questa ricostruzione, il ricorrente oppone censure di contenuto fattuale, che evidentemente non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 5 Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento 'delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere esten