Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a qualified lawyer after 2017 law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition after the 2017 amendment requiring lawyer signatures. The appellant argued for a review of the sentence reduction, but the court noted the procedural defect under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals for cassation filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a lawyer admitted to the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPACCIO ATTILIO nato a NAPOLI il 14/10/1967 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIratOThWrgóà-Tres—eiLti — udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva a un anno e tre mesi di reclusione e 2.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Attilio Capaccio, nel resto confermando la decisione di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'assenza di causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore Stefan C