Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8824/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for excessive drug sentence; merit court discretion upheld against chemical analysis absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and possession. The appellant argued the sentence was excessive due to the lack of chemical toxicity tests and failure to consider collaborative behavior. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judges, whose reasoning based on drug quantity and sale price was logical and not subject to review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of the penalty imposed by the court of first instance, as sentencing falls within the discretionary power of the merit judges, provided the reasoning is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing cassation inadmissibility judicial discretion penalty lack chemical analysis collaborative behavior commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina consumo di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJYSHI ERVIS nato 11 11/06/1985 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di. Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Ervis Gjyshi alla pena di otto mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver ceduto a un soggetto gr. 1,2 di cocaina e per aver detenuto illecitamente altri 9 gr. circa della medesima sostanza.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo, con cui lamenta l'eccessività della pena inflitta, e considerando che la ritenuta buona qualità della cocaina è stata desunta in assenza di accertamenti chimico-tossicologici e senza valutare, inoltre, il contegno collaborativo e l'incensuratezza.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio' o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

5. Nel caso di specie, con doppia valutazione convergente, i giudici di merito hanno giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale — la pena base è stata fissata in un anno di reclusione e 2.440 di multa — in ragione del quantitativo non trascurabile di cocaina, pari a dieci grammi lordi, desumendone la buona qualità, in maniera non certo implausibile, dall'elevato prezzo di vendita, pari a 100 euro per una singola dose, come dichiarato dall'acquirente. Si tratta di un percorso giustificativo esente da profili di illogicità manifesta, che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigli re estensore Stefan rbetta DEPOZ7i";:i.TO