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Ordinanza — n. 8819/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as grounds exceed statutory admissibility limits for plea sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant exceeded the statutory limits for challenging plea bargain sentencing decisions. The defendant argued for a retrial based on the principle of ne bis in idem regarding prior drug offenses and alleged lack of motivation for the conviction of new charges. The court ruled that only specific legal errors, such as misclassification of facts or illegal sentencing, permit cassation appeals against plea bargains, excluding arguments about prior convictions or insufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea sentencing are strictly limited to the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misclassification, or sentencing illegality, excluding arguments regarding prior convictions or lack of motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal ne bis in idem cassation admissibility drug trafficking charges sentencing discretion principio della doppia incriminazione partecipazione al reato imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDA ALBERT nato il 01/02/1982 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di VARESEdatg-eiv-~e-PraFW udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Varese ha applicato nei confronti di Deda Albert, su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 700,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per plurimi episodi di cessione di cocaina avvinti dall'identità del disegno criminoso quale aumento in continuazione alla pena già inflittagli, in quanto da inquadrarsi nella più vasta attività di spaccio dal medesimo posta in essere, con sentenza di condanna resa dal medesimo Tribunale in data 17.12.2019.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando sia la violazione del principio del ne bis idem quanto alle cessioni di droga effettuate nel 2017 nei confronti di Cozzoli Francesco già giudicate con precedenti sentenze del Tribunale di Varese, sia la mancanza di motivazione in ordine alla sua colpevolezza per le cessioni eseguite nei confronti di Giuseppe Orlando, le cui affermazioni non potevano ritenersi credibili in quanto contraddittorie e perciò idonee a fondare una pronuncia di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dal momento che entrambi i profili censurati, ovverosia la carenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle cause di proscioglimento cui all'art.129 cod. proc. pen., e la violazione di precedenti giudicati esulano dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Giulio Sarno --fro IN CANC2