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Ordinanza — n. 8818/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific factual and legal grounds in the appeal petition under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to meet statutory requirements for a valid appeal petition. The appellant argued for a reduction in sentence and the denial of mitigating circumstances, but the petition lacked specific factual and legal grounds as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal was merely a generic objection without addressing the specific points of the lower court's decision or providing concrete evidence of the alleged errors.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal petition must explicitly indicate the specific facts and legal grounds supporting the request; generic objections without reference to the contested decision or concrete content are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 581 c.p.p. lack of specific grounds cassation procedure generic objection procedural requirements appeal petition imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Pur essendo consentita un'ampia libertà espressiva nella formulazione dell'impugnazione volta a privilegiare la manifestazione di volontà di ottenere una revisione in senso più favorevole della decisione emessa nel grado inferiore e la specificazione delle richieste e dei motivi, l'art. 581 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Con il secondo motivo lamenta la mancanza di congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non potendo l'obbligo argomentativo ritenersi integrabile con il mero richiamo all'art.
Art. 133 cod. pen.
non potendo l'obbligo argomentativo ritenersi integrabile con il mero richiamo all'art. 133 cod. pen.
Art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990
artt. 110 cod. pen
Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 110 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Con il secondo motivo lamenta la mancanza di congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
non potendo l'obbligo argomentativo ritenersi integrabile con il mero richiamo all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONWUGHARAONYE JACOB nato il 24/10/1983 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha ritenuto, a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città, Onwugharanoye Jacob responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 , riducendo la pena inflittagli, stante la contestuale assoluzione dal delitto di cessione delle stesse sostanze di cui al capo a), a due anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 110 cod. pen. e 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, che la condanna sia stata pronunciata sulla base di mere deduzioni soggettive, prive di riscontri probatori negli atti e che la stessa ricostruzione dei fatti si fondi su ipotesi deduttive, mancando addirittura la motivazione sulla fattispecie criminosa ascrittagli. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non potendo l'obbligo argomentativo ritenersi integrabile con il mero richiamo all'art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In ordine al primo motivo, le dispiegate doglianze risultano del tutto prive dell'indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per le quali sono state proposte, nonché degli specifici punti, all'interno della sentenza impugnata, oggetto di censura. Pur essendo consentita un'ampia libertà espressiva nella formulazione dell'impugnazione volta a privilegiare la manifestazione di volontà di ottenere una revisione in senso più favorevole della decisione emessa nel grado inferiore e la specificazione delle richieste e dei motivi, l'art. 581 cod. proc. pen. impone tuttavia dei requisiti minimi imprescindibili per la validità dell'atto di gravame, compresa l'indicazione "delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta", di certo non assolti dal richiamo, nell'intestazione del motivo, delle norme di diritto positivo ritenute oggetto di violazione di legge, né tanto meno dall'indicazione dei vizio cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. di cui manca nel corpo dell'atto qualunque esplicitazione concreta di contenuti.

2. Il secondo motivo si compendia anch'esso di censure soltanto contestative senza neppure confrontarsi con la sentenza impugnata. La Corte palermitana ha ampiamente esposto le ragioni di diniego del beneficio sanzionatorio invocato dalla difesa, ,91 indicando quale fattore ostativo al suo riconoscimento la natura delinquenziale dell'indole dell'imputato, desunta dalla spregiudicatezza mostrata nel compimento dell'azione delittuosa e dai numerosi precedenti penali anche per reati della stessa specie, elemento questo cui è stato attribuito valore preponderante ai fini della relativa valutazione senza che risulti comunque controbilanciato da fattori di segno positivo, non individuati dal giudicante e che la difesa neppure menziona.

Deve quindi rilevarsi, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, allorquando, come nel caso di specie, non sia non contraddittoria e dia conto, richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della dell'esclusione. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Ga