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Ordinanza — n. 8817/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; defense failed to provide assessable elements for generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8817/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeal by three defendants inadmissible due to a lack of specific arguments regarding generic mitigation. The defense argued that the appellate court failed to justify denying mitigation by citing only the abstract gravity of the crime without addressing the defendants' specific circumstances. The court ruled that merely referencing the absence of positive elements satisfying the statutory requirements constitutes sufficient motivation, and the appellate court correctly focused on the severe quantity of drugs involved.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The onus of motivation for denying generic mitigation is satisfied by the judge's reference to the absence of positive elements justifying the benefit, without requiring an exhaustive examination of all statutory parameters.

Parole chiave

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generic mitigation denial violation of law genericity appellate court reasoning drug trafficking quantity cassation inadmissibility attenuazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza le imputate hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Del resto, così argomentando, i giudici del gravame hanno correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
Avverso tale sentenza le imputate hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Del resto, così argomentando, i giudici del gravame hanno correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIELE SARA nato a NAPOLI il 12/12/1980 CARROTTA NUNZIA nato a NAPOLI il 14/03/1971 TAGLIALATELA JESSICA nato a NAPOLI il 14/04/1991 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la condanna alla pena, di tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed € 30.000,00 di multa ciascuna inflitta dal giudice di primo grado all'esito di rito abbreviato a Sara Miele, Nunzia Carrotta e Jessica Tagliàtela, ritenute responsabili del reato di cui all'art.73, quarto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti 2. Avverso tale sentenza le imputate hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche senza che la Corte di appello avesse dato conto delle relative ragioni non potendosi ritenere idoneo a tal fine il riferimento all'astratta gravità del titolo del reato, incombendo per contro sul giudicante l'obbligo di modulare la risposta sanzionatoria al disvalore effettivo della condotta, specie laddove la pena edittale sia, come nel caso di specie, particolarmente severa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per genericità, non avendo la difesa prospettato elementi valutabili a favore delle imputate„ onde vale comunque il principio, reiteratamente affermato, secondo il quale i'onere di motivazione del mancato riconoscimento dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 - dep. 04/12/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, n.9836 del 17/112015 - dep. 9/3/2016, Piliero, Rv. 266460). In ogni caso, la Corte d'appello ha altresì evidenziato - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - le ragioni del diniego, individuate nella particolare gravità del fatto in ragione del consistente quantitativo della droga detenuta, profilo questo che viene del tutto tralasciato dalla difesa che omette con esso ogni confronto.

Del resto, così argomentando, i giudici del gravame hanno correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (ex plurimis, Sez. 5., n. 43952 del 13/04/2017), senza che la relativa valutazione in quanto oggetto di un giudizio di fatto, possa essere sindacata nella presente sede di legittimità. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Giulio Sarno