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Ordinanza — n. 8815/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for procedural defects and lack of admissible grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both cassation appeals inadmissible, ruling that one was filed personally by a defendant and the other lacked sufficient legal grounds. The first appeal failed because the law requires such submissions to be signed by a registered defense attorney, while the second appeal was rejected because the alleged error in legal qualification was not immediately obvious or manifestly erroneous. Consequently, both appellants were condemned to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals must be signed by a registered defense attorney; legal qualification errors are admissible only if immediately obvious or manifestly erroneous.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility defense attorney signature requirement legal qualification error standard manifestly erroneous error procedural defect dismissal traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Per quanto concerne il ricorso del Mouradi, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KASNECI SERXHIO (CUI057RQS2) nato il 27/12/1991 MOURADI JIHAD (CUI 049JW1G) nato il 21/05/1991 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LIVORNOdate avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Livorno ha applicato nei confronti di Kasnci Serxhio e Mouradi Jihad, su concorde richiesta delle parti, la pena di cinque anni ed euro 800,00 di multa al primo e di quattro anni e quattro mesi di reclusione al secondo, per plurime condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia ai sensi dell'art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso tale sentenza il Mouradi ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo l'erronea qualificazione del fatto con riferimento al reato di cui al capo A) che avrebbe dovuto essere derubricato, in considerazione della fattiva collaborazione prestata dall'imputato alle indagini, nel delitto di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, con conseguente riconsiderazione del reato più grave come quello di cui al capo B) e riduzione della pena finale.

3. Il Kasneci ha proposto in proprio il ricorso per cassazione contestando l'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Per quanto concerne quello del Kasneci va rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame in quanto proposta personalmente dall'imputato, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte.

2. Per quanto concerne il ricorso del Mouradi, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tale novero non può ritenersi ricompresa la doglianza articolata dal ricorrente: l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può infatti costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601), profilo questo escluso dalla stessa prospettazione difensiva che indica a supporto della contestazione la condotta tenuta dal prevenuto successivamente alla commissione del reato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Giulio Sarno Drr- 9,77l-- TO IN