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Ordinanza — n. 8814/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal request for venue transfer dismissed due to failure to notify other procedural parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8814/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the request for venue transfer inadmissible because the applicant failed to notify other procedural parties, including the injured person. Although the applicant personally submitted the request under Article 46 of the Code of Criminal Procedure, the court emphasized that notification is a mandatory condition for the procedure's regular establishment. Consequently, the court ruled that the applicant bears the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46, para. 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for venue transfer is inadmissible if not notified to all procedural parties, as notification is an indispensable condition for the procedure's regular establishment, placing the burden of costs on the applicant.

Parole chiave

Generato dall'IA
venue transfer request criminal procedure code notification requirement procedural inadmissibility injured person status procedural costs Cassation ruling rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, para. 1 cod. proc. pen.
Trattandosi di incombente a carico della parte istante che, così come previsto dall'art. 46 primo comma cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso il provvedimento del 30/04/2021 del TRIBUNALE di MILANO Ei a t o-avALise-a-14~ udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con richiesta ex artt. 45 e 46 cod. proc. pen. depositata in data 19.10.2021 Martino Giovanni ha chiesto, in pendenza del procedimento di appello innanzi alla Corte di appello di Milano, la remissione alla sede giudiziaria di Brescia del processo, che lo vede imputato di reati edilizi e di falso ideologico , definito in primo grado dal Tribunale di Milano con sentenza in data 30.4.2021, rilevando come la situazione locale fosse pregiudizievole per la libera determinazione dei soggetti implicati nel procedimento, per la sicurezza e l'incolumità pubblica e per l'imparzialità del giudicante. 2.La Corte lombarda ha tramesso a questa Corte, in quanto funzionalmente competente, l'istanza suddetta segnalandone l'omessa notifica alle altre parti del procedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Al di là dei profili relativi alla proposizione dell'istanza da parte dell'imputato personalmente e non già da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, rilievo ostativo all'ammissibilità dell'istanza in esame riveste la mancata notificazione del ricorso alle altre parti del procedimento, fra le quali è compresa anche la persona offesa, ancorchè non costituitasi parte civile, dovendosi avere riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale ed al suo interesse ad opporsi al trasferimento del processo in altra sede giudiziaria.

Trattandosi di incombente a carico della parte istante che, così come previsto dall'art. 46 primo comma cod. proc. pen., deve provvedervi entra sette giorni dal deposito della richiesta presso la Cancelleria del giudice, nonché di condizione indefettibile per la regolare instaurazione del relativo procedimento, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Giu